Nessuno dovrebbe essere lasciato indietro, nessun diritto umano ignorato
- by Segreteria ADGI
- 12 dic 2020
lI 10 dicembre è stata la giornata Internazionale per i Diritti Umani.
Una ricorrenza importante alla quale far seguire il costante impegno delle Istituzioni e della Società civile affinché i diritti riconosciuti non vengano mai più compressi e ne vengano riconosciuti altri quale necessaria evoluzione economica e sociale.
In questo contesto è doveroso evidenziare che lo scorso 7 dicembre il Consiglio dell’Unione Europea, nella sua composizione “Affari Esteri” ha adottato la Decisione (PESC) 2020/1999 ed il Regolamento 2020/1998 che introducono nell’ordinamento europeo misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/12/GUUE-L410I.pdf).
Con tali provvedimenti, in vigore dall’8 dicembre 2020, l’Unione Europea ha istituito un “regime globale di sanzioni per i diritti umani”, ossia di un quadro di misure che permetterà di sanzionare individui, entità ed organismi (statali e non) responsabili per gravi violazioni ed abusi dei diritti umani o che siano coinvolti nella commissione degli stessi, indipendentemente dal luogo in cui siano stati posti in essere.
Sono misure molto concrete, risultato delle conclusioni approvate dal Consiglio europeo sull’EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020 – 2024 (https://www.consilium.europa.eu/media/46838/st12848-en20.pdf) in cui si analizza l’attuale situazione europea anche alla luce della pandemia da Covid – 19, ancora in corso, che ha peggiorato il quadro soprattutto in tema di diritti umani e democrazia. Al punto 4 delle Conclusioni si può leggere la particolare attenzione che il Consiglio europeo ha posto al tema dei diritti umani, della democrazia e del rispetto di una politica di genere, senza discriminazioni, in quanto strategica e fondamentale per il progresso e lo sviluppo: “…The Council underlines that human rights, democracy and the rule of law, as well as a gender responsive approach, will remain at the heart of the EU’s response to and recovery from the COVID-19 pandemic. The EU undertakes to ensure that our response upholds the dignity and human rights of all without discrimination of any kind. No one should be left behind, no human right ignored..” (“Il Consiglio sottolinea che i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, nonché un approccio rispondente al genere, rimarranno al centro della risposta e della ripresa dell'UE dalla pandemia di COVID-19. L'Unione europea si impegna a garantire che la nostra risposta sostenga la dignità e i diritti umani di tutti senza discriminazioni di alcun tipo. Nessuno dovrebbe essere lasciato indietro, nessun diritto umano ignorato...”).
La Decisione adottata istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo (art. 1); essa si applica: “a) al genocidio; b) ai crimini contro l’umanità; c) alle gravi violazioni o ai gravi abusi dei diritti umani seguenti: i) tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; ii) schiavitù; iii) esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; iv) sparizione forzata di persone; v) arresti o detenzioni arbitrari; d) altre violazioni o altri abusi dei diritti umani, compresi, tra gli altri, quelli riportati di seguito, nella misura in cui tali violazioni o abusi sono diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all’articolo 21 TUE: i) tratta di esseri umani, nonché abusi dei diritti umani di cui al presente articolo da parte dei trafficanti di migranti; ii) violenza sessuale e di genere; iii) violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione; iv) violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione; v) violazioni o abusi della libertà di religione o di credo..”.
Tra le sanzioni è stata prevista la possibilità di vietare l’ingresso nello Stato a soggetti, privati o pubblici (persone fisiche o giuridiche, indicate nel relativo allegato), che abbiano consentito le violazioni o le abbiano commesse (art. 2), nonché il congelamento di fondi e di risorse economiche e il divieto di porre fondi e risorse economiche a disposizione dei soggetti individuati.
Il Regolamento (art. 1 e ed f) chiarisce che per “congelamento di risorse economiche” deve intendersi il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche; mentre con “congelamento di fondi” si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
Queste misure sono un segnale importante, di cambiamento, verso una politica attiva e condivisa che ponga al centro del progresso e dello sviluppo economico e sociale, la preservazione, il riconoscimento e la tutela dei diritti umani, dello stato di diritto e della democrazia, quali valori irrinunciabili.
A tal fine vi ricordiamo di leggere e sottoscrivere la nostra petizione affinché il cambiamento possa passare anche da una politica attiva nazionale che riconosca e tuteli la parità di genere quale valore necessario per il futuro del nostro Paese: